Truffa via Sms: restituiti 9.000 euro

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Prima l’Sms allarmistico poi la telefonata e i prelievi sul conto, ma per l’Abf, i sistemi di sicurezza dell’intermediario non erano sufficienti a impedire la frode

Ancora un lieto fine che conferma, però, la frequenza preoccupante di casi di frodi telematiche di nuova generazione. Grazie all’intervento di Confconsumatori, l’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto a un cittadino di Bitonto (BA) il diritto al rimborso di 9.000 euro, sottratti attraverso un bonifico fraudolento effettuato a seguito di una truffa che combina più tecniche, “Sms spoofing” e “Vishing”, purtroppo ormai ben nota.

UNA TRUFFA COLLAUDATA – La truffa di cui era rimasto vittima il cittadino pugliese è quella dell’ormai nota tecnica dell’“SMS spoofing” seguito da “Vishing”. Prima era arrivato l’sms, in apparenza proveniente dal canale ufficiale dell’Intermediario (Sms Spoofing), che allarmava il consumatore con la minaccia di un accesso anomalo all’home banking. Dopo pochi minuti, era seguita la telefonata dal sedicente operatore dell’Istituto (Vishing) che, sfruttando la vulnerabilità del cittadino confuso e preoccupato, aveva portato a compimento la truffa riuscendo ad accedere al conto e ad effettuare operazioni. Si tratta di frodi ben congegnate e sempre più frequenti, che si scontrano, spesso, con il rifiuto, da parte dell’Istituto di Credito, a rimborsare il cliente danneggiato. Questa volta, però, grazie all’intervento di Confconsumatori, il consumatore si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario che ha condannato l’Istituto a rimborsare l’intera somma sottratta.

LA DECISIONE DELL’ARBITRO – Il cittadino truffato, assistito da Confconsumatori, non riuscendo ad ottenere un rimborso dall’Intermediario, si è rivolto all’Arbitro finanziario bancario che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso totale dei 9.000 euro, sottratti attraverso un’operazione di bonifico fraudolenta. «Il Collegio di Bari – ha commentato l’avvocato Franco Conte responsabile della Confconsumatori Latina – ha accolto il ricorso, condividendo pienamente la tesi prospettata dalla difesa e affermando, invero, che la descrizione in termini generali del processo di autorizzazione delle operazioni effettuate sul canale di pagamento così come effettuato dall’Intermediario nel caso in esame, in assenza di ulteriori evidenze in merito alla corretta autenticazione in base al sistema con codice *****id, non è sufficiente al fine di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’intermediario».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

link utili

sostienici

carte-2

periodico

Mese di Ottobre